Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ammontare dell'imposta L'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 33, e' sostituito dal presente: "L'imposta regionale di cui all'art. 2 si applica nella misura del 100% del canone di concessione statale mineraria".