Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                         del 4 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ammontare dell'imposta
 
  L'art.  3  della  legge  regionale  4  gennaio  1972,  n.  1,  come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 33, e'
sostituito dal presente:
  "L'imposta  regionale di cui all'art. 2 si applica nella misura del
100% del canone di concessione statale mineraria".